lunedì 19 aprile 2021

Ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso la disposizione aziendale di assegnazione provvisoria del lavoratore in località diversa da quella contrattualmente definita

 

L’ordinanza di seguito pubblicata, reiettiva del ricorso ex art. 700, argomenta sostanzialmente le ragioni dell’insussistenza del requisito del periculum in mora in fattispecie in cui il lavoratore lamenta, a torto, il proprio sradicamento dall’ambiente ove egli esprimeva la sua personalità  anche all’interno delle relazioni affettive e amicali.

ordinanza del 20/02/2021 Trib. Bari Sez. Lavoro

 

venerdì 16 aprile 2021

Sentenze recenti del Tribunale di Bari in tema di impugnazione della sanzione disciplinare conservativa

 

Le sentenze, di seguito pubblicate, attengono rispettivamente a controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari del rimprovero verbale e della multa.

La prima sentenza, reiettiva del ricorso del lavoratore, conferma la legittimità dell’irrogata sanzione disciplinare, ritenendola proporzionata alla condotta tenuta dal lavoratore difforme da ordinari canoni di correttezza e diligenza.

La seconda pronuncia, invece, accoglie il ricorso del lavoratore, assumendo sostanzialmente la violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare.

sentenza n. 233 2021 Trib. Bari Sez. Lav.

sentenza n. 216 2021 Trib. Bari Sez. Lav.

martedì 23 febbraio 2021

Rigettata la domanda della dipendente ospedaliera avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica di dirigente sanitario e del consequenziale trattamento economico

La sentenza, che si annota, riveste particolare interesse per le argomentazioni giuridiche sviluppate a sostegno della reiezione della domanda di parte ricorrente di vedere riconosciuta la superiore qualifica di dirigente sanitario.

Nella fattispecie, non poteva darsi corso alla pretesa attorea in assenza dell’istituzione del posto in questione, nonché di bando del relativo concorso ai fini della copertura del medesimo posto.

Ulteriore ragione preclusiva della domanda risiede nell’accettazione da parte ricorrente, in sede di selezione interna, di disposizioni che, prevedendo espressamente il mantenimento della categoria di appartenenza (DS), impedirebbero l’accesso alla qualifica dirigenziale, infondatamente rivendicata anche sotto l’ulteriore profilo della manifesta carenza dei requisiti contenutistici delle mansioni in concreto espletate. 

sentenza n. 2657 2020 Trib. Bari Sez. Lav.  


mercoledì 4 novembre 2020

Rigettata la domanda risarcitoria a titolo di mancato consenso informato

 

Con la sentenza di seguito pubblicata, il Tribunale di Bari ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla struttura ospedaliera in relazione alla domanda del paziente che si doleva del mancato consenso informato.

Nella fattispecie, la prescrizione decorre dal giorno della sottoposizione al trattamento sanitario, in quanto il danneggiato è da subito in grado di conoscere, con l’ordinaria diligenza, se sia stato o meno informato del trattamento chirurgico da eseguirsi.

Non poteva essere, pertanto, fondatamente dedotto dal paziente di essere venuto a conoscenza dell’errore medico successivamente e cioè quando venne ricoverato e trattato chirurgicamente per problematiche derivanti dal riscontrato errore. 

 sentenza 2798 2020 Trib. Bari Sez. Lav.

martedì 7 luglio 2020

Esclusa l’antisindacalità in relazione alla scelta datoriale di non ammettere alla negoziazione decentrata le OO.SS. non firmatarie del CCNL del comparto sanità.


La sentenza, di seguito pubblicata, confermando il decreto di rigetto reso all’esito della fase sommaria ex art. 28 L. 300/70, del quale pure si pubblica il testo, perviene, attraverso una puntuale ricognizione della normativa vigente in materia, alla conclusione che non sussiste alcun profilo di antisindacalità nella decisione datoriale di non ammettere al tavolo di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art. 8 del CCNL comparto sanità 2016-2018, le OO.SS. che non hanno inteso sottoscrivere il CCNL.
La specifica disposizione di fonte collettiva, infatti, non è in alcun modo lesiva del principio di libertà sindacale, presidiato costituzionalmente dall’art. 39, in quanto, stante la natura derivata della contrattazione integrativa da quella primaria di livello nazionale,  non può esporsi ad alcun rilievo di incostituzionalità la scelta degli agenti collettivi nazionali di affidare al CCNL l’individuazione dei soggetti legittimati a partecipare ai livelli integrativi di contrattazione.
Né tantomeno può parlarsi di un’impropria sanzione del dissenso ogniqualvolta venga inibita la partecipazione alla contrattazione decentrata ad una O.S. non firmataria del CCNL, proprio perché il suddetto art. 8 consente la partecipazione alla negoziazione aziendale anche alle OO.SS. non sottoscrittrici dello stesso CCNL, ma che abbiano costituto ad iniziativa, anche disgiunta, una RSU.
In assenza, pertanto, di RSU in ambito aziendale, la cui mancata costituzione non può imputarsi al datore di lavoro, non avendo quest’ultimo alcuna prerogativa in materia, risulta corretta, in stretta applicazione dell’art. 8 del CCNL di settore, la decisione aziendale di escludere dai tavoli integrativi la RSA e la rappresentanza territoriale afferenti ad organizzazione sindacale non sottoscrittrice del CCNL.